Riceviamo e pubblichiamo le seguenti precisazioni dall’avv. Matteo Salvi sul parere di regolarità contabile

 

L’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone, testualmente, che “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 79/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 maggio, hanno ribadito che i pareri (che l’art. 49 del Tuel richiede espressamente per l’adozione delle deliberazioni comunali che non siano “mero atto di indirizzo”) non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono.

Viene, tuttavia specificato che detti pareri, sono preordinati all’individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile.

L’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali (Parere 5 -6 giugno 2003) ha rilevato come, pur essendo un atto procedimentale obbligatorio che va inserito nella deliberazione, il parere di regolarità contabile non è vincolante, per cui si potrebbe verificare il caso in cui la Giunta o il Consiglio deliberino in presenza di un parere sfavorevole, assumendosene tutte le responsabilità.

Consiglio e Giunta, quindi, approvando comunque la proposta di deliberazione in presenza di pareri negativi espressi dai funzionari competenti, si addossano una rilevante responsabilità, amministrativa e contabile.

Ciò vale a maggior ragione laddove la deliberazione sia stata approvata in assenza del predetto parere.

Si è inoltre precisato che, nel deliberare in difformità rispetto al parere di regolarità contabile, la Giunta o il Consiglio assumono inevitabilmente anche responsabilità amministrative e contabili che sono proprie della figura del responsabile del servizio finanziario.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con decisione n. 1058 del 23/03/2011, ha avuto modo di affermare che il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio, secondo la giurisprudenza contabile prevalente, è un vero e proprio parere di legittimità del provvedimento di spesa, implicante la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa. Esso, pertanto, non si limita alla sola verifica della copertura finanziaria, della corretta imputazione al capitolo di spesa, della competenza dell’organo che l’ha assunta, del rispetto dei principi contabili e della completezza della documentazione. Il parere di regolarità contabile, quindi, diventa rilevante anche ai fini della ricerca e dell’individuazione delle responsabilità per illeciti amministrativi.

Atteso che la variante generale ha comportato modifiche rilevanti sia sotto il profilo della zonizzazione (circa 90.000 mq. delle aree di proprietà Essedue sono state azzonate da edificabili ad agricole con notevole diminuzione degli introiti connessi all’IMU) sia sotto quello delle destinazioni insediabili (non è più previsto l’insediamento di una grande struttura di vendita, con conseguente perdita del rilevante contributo di costruzione, di cessione di aree e di cospicui oneri urbanizzativi) è evidente che eventuali e colpevoli ( a fronte della carenza di istruttoria) perdite economiche dell’Amministrazione comunale verranno a costituire ipotesi di danno erariale in capo a coloro che incautamente, abbiano prestato il proprio assenso a deliberazioni prive dei necessari pareri. Avv. Matteo Salvi