Al nuovo intervento del Sig. Zucchinali, legale rappresentante di Essedue, rispondo per l’ultima volta, non tanto per giustificare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, quanto per arginare il chiaro tentativo di mettere pressione alla politica abbiatense in vista di un importante voto sulla proposta di variante al Piano di Governo del Territorio già adottata dal Consiglio Comunale nel dicembre 2016.

Il mio ruolo istituzionale non mi consente di rispondere allo Zucchinali come meriterebbe la sua strafottenza la sua manifesta insofferenza a chiunque osa contraddire il suo dire e gli interessi che rappresenta.

Basta ricordare come si presentò alla Città cancellando a suon di trattori un angolo del nostro territorio tanto caro a migliaia di cittadini.

Entrando nel merito.

Lo Zucchinali insiste sulla mancata apposizione nella delibera di adozione della Variante del parere di regolarità contabile.

A questo proposito riporto fedelmente l’intervento sul tema del Direttore del Settore Programmazione Economica e Finanziaria del Comune letto in Consiglio Comunale nella seduta di adozione del progetto di Variante:

“Come credo chiaramente deducibile e con particolare riferimento al parere contabile di mia competenza, detto parere deve essere espresso qualora la proposta di deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. In relazione all’ultimo aspetto, riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell’Ente, non ho rilevato e non rilevo la sussistenza di detti riflessi stessi dal momento in cui il provvedimento incide sul patrimonio immobiliare dell’intera collettività amministrata. Tale possibilità di incidervi deriva dalla competenza del Comune di adottare atti programmatori in materia urbanistica, nel rispetto, ovviamente, delle prescrizioni normative in materia attestata dal parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente.

In relazione al primo aspetto, invece, i riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica – finanziaria, questi riflessi devono essere probabili, concreti e quantificabili. Nel caso di specie non vi sono elementi oggettivi per potere asserire la probabilità che vi siano tali effetti, ma, caso mai, la mera possibilità che questi possano prodursi. È assente, inoltre, la possibilità di realizzare la concretezza di tali effetti anche con riferimento all’impatto sulla fiscalità locale.

Infine, non è determinabile nemmeno una quantificazione di tali effetti anche ricorrendo a stime e congetture. La modificazione dell’oggetto di identificazione non determina una immediata ed individuabile ripercussione del gettito fiscale.

Si potrebbe argomentare, al contrario, che l’alterazione tra equilibri di domanda e offerta di aree edificabili modifica il valore venale del bene in commercio delle stesse con un probabile incremento del valore delle aree residue. Lo strumento urbanistico è il principale Documento di Programmazione e di governo di una Amministrazione Locale e, posto che deve rispettare le normative tecniche che disciplinano la materia sulle quali il sottoscritto non ha competenza, dubito che la sua adozione possa essere subordinata alla condizione che gli effetti della situazione economico – finanziaria prospettica debbano essere postivi. Peraltro le scelte sono foriere di incidere sulla fiscalità non solo nazionale, ma anche locale anche qualora, e non ve ne è la sussistenza, ci fosse la possibilità di apprezzare la probabilità, la concretezza e la quantificabilità di tali effetti.

Per tale motivo, peraltro supportato dalla consuetudine riscontrata nelle deliberazioni in merito adottate dagli altri Enti Locali, ivi compreso il Comune di Abbiategrasso”, quindi deliberazioni già assunte, “non rilevo la necessità che l’adozione di una Variante del PGT da parte del Consiglio Comunale, né tanto meno una presa d’atto da parte della Giunta Comunale, sia subordinata alla acquisizione del parere di regolarità contabile.

 

Sul tema del conferimento dell’incarico per la progettazione della variante lo Zucchinali si avventura in una disquisizione tutta a suo favore. Vedo di aiutarlo a leggere la richiesta formulata in procedura da lui stesso citata.

Il bando recita: indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente (società di persone, raggruppamento temporaneo di professionisti, società di capitali, singolo professionista) l’incarico (il soggetto a cui viene affidato l’incarico e che dovrà firmare gli elaborati) dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamento professionali.

Nel nostro caso il soggetto richiedente è un raggruppamento temporaneo di professionisti il cui mandatario, cioè il soggetto a cui è stato conferito l’incarico e che è l’unico che ha firmato gli elaborati, è l’Arch. Laura Ferrari.

 

Quand’anche questa lettura non fosse corretta e l’incarico soffrisse di un vizio formale lo Zucchinali omette di raccontarci che la validità dell’incarico può comunque essere sostenuta anche alla luce del fatto che il suddetto incarico non è stato oggetto di alcuna impugnazione.ai fini della legittimità dell’adozione di una variante urbanistica ed inoltre vi sono decisioni giurisprudenziali che affermano che “non va trascurato poi che eventuali vizi della procedura di conferimento dell’incarico di progettazione ed elaborazione del PRG non si riflettono automaticamente sulla legittimità delle determinazioni con cui l’amministrazione adotta e poi approva lo strumento urbanistico, considerando che l’attività di studio assume una valenza meramente servente rispetto alle scelte urbanistiche compiute”. (Sentenza n.126 del 4.2.2010 del Cons. Giust. Amm. Sic. –  conferma TAR Palermo n.843/2004).

Sulla questione dell’incarico all’Arch. Marinoni faccio presente che lo stesso è stato in sequenza temporale: Consulente del Comune al PGT per la definizione degli ambiti di trasformazione, Autore dello studio progettuale del Comune per l’ambito ATS2, Progettista di parte privata per conto della Società Essedue.

Lo stesso identico disegno urbanistico e progettuale pubblico approvato dalla precedente Giunta è diventato in poco tempo il disegno urbanistico e progettuale di Essedue.

Lascio ai cittadini il giudizio.

 

Veniamo agli elementi progettuali dei tre piani presentati e alle questioni più rilevanti di non conformità rilevati in sede di istruttoria tecnica e fatti propri dalla Giunta.

 

Primo e secondo piano presentato – S.L.P. Commerciale mq. 19.000 (grande struttura) + 5.000 (grande struttura), Residenziale mq. 10.418 e Terziario Direzionale mq. 3.500. Ritenuto non conforme in quanto nell’area il PGT vigente  prevedeva solo l’insediamento di una grande struttura di vendita e non due. Altri elementi di non conformità: il tema dell’area umida disciplinata dal PTCP della Città Metropolitana e la mancanza dell’inserimento del progetto in un disegno unitario così come previsto dall’art. 21 del PGT vigente.

 

Terzo piano presentato – S.L.P. Commerciale mq. 19.000 (grande struttura), Residenziale mq. 13.418 e Terziario Direzionale mq. 5.500.

Ritenuto non conforme in quanto permangono elementi di non conformità: il tema dell’area umida e la mancanza dell’inserimento del progetto in un disegno unitario così come previsto dall’art. 21 del PGT vigente.

 

Rispetto al tema del piano progetto normato dall’art. 21 del vigente Piano delle Regole appare quantomeno improprio da parte dello Zucchinali il richiamo del Masterplan Marinoni approvato dalla Giunta Albetti in quanto  la delibera di approvazione dello studio progettuale non è stata adottata richiamando tale articolo perché non conforme a ciò che viene indicato dallo stesso articolo.

Infatti l’articolo 21 parla di Piano Progetto che deve avere tra le sue caratteristiche:

“la valutazione urbanistica della sostenibilità paesaggistica, ambientale, economica e sociale delle soluzioni proposte, che dovranno altresì assicurare elevati livelli di qualità urbana e architettonica;

Un disegno urbanistico rispettoso delle evidenze paesaggistiche, monumentali, archeologiche e ambientali, sviluppato a livello funzionale e morfologico, con l’individuazione planimetrica delle aree pubbliche e fondiarie per gli assetti proprietari;

La valutazione della fattibilità e sostenibilità economica con l’individuazione delle risorse pubbliche e private coinvolte;

Le modalità di attuazione temporale del piano.”

Nulla di tutto questo è inserito nel masterplan.

Inoltre sempre l’art. 21 dispone al comma 3

“che il progetto di assetto preliminare ritenuto meritevole, viene pubblicato per 30 giorni per recepire eventuali contributi partecipativi, da parte degli altri proprietari, diversi dai proponenti che possono presentare formale adesione all’iniziativa.”

Nulla di tutto questo è stato fatto e al contrario la Giunta Albetti deliberò l’immediata eseguibilità del provvedimento, stante l’urgenza, che ai più appare sconosciuta e senza la normata tutela degli altri proprietari.

 

Lo Zucchinali riporta solo un passaggio di un parere molto articolato della Commissione Paesaggio ma omette totalmente di riportare la conclusione del parere della Soprintendenza che esprime, dopo un accurata ricognizione, parere negativo alla terza proposta presentata con queste motivazioni  L’area dell’ATS 2, pertanto, costituisce un ambito di grande delicatezza paesaggistica e di notevole importanza per il rapporto tra Abbiategrasso e il suo territorio …” “il mantenimento delle caratteristiche attuali dell’area risulta di cruciale importanza al fine di comprometterne definitivamente il rapporto territoriale, percettivo, fruitivo tra nucleo edificato storico, contesto paesaggistico circostante e Naviglio Grande, rapporto che non può soddisfarsi mediante ridotti

coni ottici ma deve esprimersi a livello strutturale preservando le aree aperte, i canali e le rogge, le zone alberate con essi connesse, consolidando le importanti valenze agricole e naturalistiche, concentrando l’azione sul riuso e la riqualificazione paesaggistica del sito industriale inutilizzato posto in prossimità dell’Annunciata con la ricerca di un corretto rapporto morfologico e planivolumetrico tra il complesso monumentale e il territorio circostante…

Giudizio che l’Amministrazione non poteva non tenere in considerazione ai fini delle conclusioni formulate.

 

 

Rispetto ai ricorsi presentati da Essedue srl contro i dinieghi ai tre piani attuativi presentati e contro l’adozione della variante al PGT adottata nel dicembre scorso faccio presente che nei ricorsi presentati dallo Zucchinali si chiedeva testualmente “in via cautelare sospendere gli atti e i provvedimenti impugnati o, comunque adottare anche in via propulsiva , la misure cautelari ritenute più idonee a salvaguardare le posizioni soggettive di cui è richiesta tutela” per poi chiedere nel merito di accogliere il ricorso.

Il TAR ha deciso la discussione di merito non concedendo la sospensione cautelare del provvedimento di diniego.

Discussione nel merito che si è tenuta lo scorso 30 marzo per i tre ricorsi ai piani attuativi e che si terrà, per decisione del TAR nel gennaio 2018, per il ricorso contro l’adozione della variante.

 

D’ora in avanti lascerò che a scrivere siano gli organi amministrativi e giudiziari preposti che si pronunceranno sulla correttezza degli atti di questa Amministrazione.

 

Giovanni Brusati

Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio