ABBIATEGRASSO – L’11 maggio scorso è stata approvata in via definitiva dalla Camera la Legge 20 maggio 2016, n. 76, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, la cosiddetta Legge Cirinnà dal nome della senatrice promotrice e prima firmataria della norma. Nonostante l’attenzione dei media e dei commentatori si sia concentrata soprattutto sull’istituzione delle Unioni civili, definite “specifiche formazioni sociali” e riservate a persone dello stesso sesso, è indispensabile prendere atto che la legge 76/2016 ha operato anche il riconoscimento sostanziale delle convivenze di fatto, aperte a coppie dello stesso o di sessi diversi, dedicando loro 30 commi (da 36 a 65) dell’unico articolo di cui si compone la legge. Unioni civili e Convivenze di fatto hanno quindi affiancato il matrimonio nel panorama delle formazioni sociali riconosciute dalla Costituzione, pur con molte differenze tra di loro e nei confronti del matrimonio, la prima delle quali è il differente trattamento istituzionale loro riservato: delle Unioni civili, come del Matrimonio, si occuperà lo Stato Civile, mentre il riconoscimento delle Convivenze di fatto e la registrazione a fini di pubblicità dei contratti di convivenza sono stati affidati alle Anagrafi della popolazione e incardinati nel Regolamento D.P.R. 223/1989 anziché nell’ordinamento dello Stato Civile D.P.R.396/2000. Il Comune di Abbiategrasso si è adeguato quindi alle normative per le nuove formazioni sociali e per questo vi forniamo una serie di indicazioni utili: – per le unioni civili (persone dello stesso sesso) è possibile rivolgersi all’Ufficio Stato Civile nella sede di piazza Vittorio Veneto negli orari di apertura al pubblico: al mattino, nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle 12.45, e di martedì dalle 9.15 alle 13.45. Al pomeriggio, il mercoledì dalle 16 alle 18, oppure telefonare ai numeri: tel.02.94692/367/365/366 o inviare una e-mail: statocivile@comune.abbiategrasso.mi.it. La procedura si articola in due appuntamenti: il primo per rendere le dichiarazioni e per la redazione di un verbale nel quale deve risultare la data (almeno dopo 15 giorni) nella quale le parti dovranno comparire per la COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE. Il secondo appuntamento è la vera e propria COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE, alla quale dovranno presentarsi i richiedenti accompagnati da due testimoni nella data prestabilita. Non c’è vincolo di residenza, le parti possono presentarsi in qualsiasi comune di loro scelta. – per le convivenze di fatto (sia dello stesso sesso che di entrambi i sessi) è possibile rivolgersi all’ufficio Anagrafe sempre nella sede di piazza Vittorio Veneto negli orari di apertura al pubblico. Di seguito alleghiamo un link di approfondimento: http://www.governo.it/approfondimento/unionicivili/4707.
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