ABBIATEGRASSO – Il decreto della Giunta Regionale 70.95 del 18/09/2017 e le limitazioni disposte dal più recente 449/18 che ha approvato l’aggiornamento del PRIA, il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria, hanno disposto misure per limitare l’accumulo del livello del PM10 in atmosfera. Le misure permanenti ora in vigore riguardano autoveicoli benzina e diesel Euro 0,1,2 con il divieto di circolazione tutto l’anno a partire dal 1° ottobre 2018, da lunedì a venerdì, esclusi festivi anche infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle 19,30,  nei  570 comuni  lombardi di fascia 1 e 2. Per gli autoveicoli Euro 3 diesel, dopo le nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento PRIA sono modificate le limitazioni permanenti e il divieto di circolazione è in vigore “dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,dalle ore 7,30 alle ore 19,30.Dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018, nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). Queste stesse misure valgono per motocicli e ciclomotori a due tempi. Lungo l’elenco dei veicoli esclusi dal fermo della circolazione: veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas); veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di  garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo); veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del D.lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente
riconoscimento regionale;veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del
D.lgs. 285/1992; motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se
omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo
quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con delibera di Giunta regionale n. 4924 del 15/06/2007, con delibera di Giunta regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con delibera di Giunta regionale n. 9958 del 29/07/2009; veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC. Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato  contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono
servizi manutentivi di emergenza;veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il
luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività
lavorativa; veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come
modificata dalla direttiva 2002/39/CE; veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998; veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione. La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere disposta da Regione Lombardia per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali. E.G.