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Sollievo per l’ex Giunta: il TAR respinge i ricorsi e la richiesta di risarcimento di 1 milione 900 mila di Essedue s.r.l.

ABBIATEGRASSO – L’ex sindaco Arrara  ci ha gentilmente inviato una mail  e si è dichiarato disponibile a parlare del responso del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, sui tre ricorsi di Essedue, la società proprietaria di quel vasto terreno sulla circonvallazione dopo l’ex Siltal su cui si era formata l’area umida, il cosiddetto Pagiannunz, difeso strenuamente dalla sua amministrazione contro i progetti edificatori di un centro commerciale  ed altro, da parte di Essedue. Questa  società  aveva presentato tre progetti a cui sono seguiti, dopo le bocciature da parte dell’Amministrazione comunale, altrettanti ricorsi. Ricorsi ora ritenuti IMPROCEDIBILI da parte del TAR che quindi cancella l’onerosa richiesta di risarcimento, un milione 900 mila euro, con grande sollievo da parte di tutti i soggetti coinvolti che scrivono quanto segue:

“Dopo mesi di attesa, in data 30.06.2017 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) si è finalmente pronunciato sulla vicenda Essedue, atto amministrativo che ha coinvolto a livello personale tutta la giunta e i tecnici comunali.

In sintesi il TAR ha dichiarato improcedibili tutti i ricorsi della società che voleva costruire il centro commerciale nei pressi dell’Annunciata e ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da Essedue, dimostrando la legittimità di tutti gli atti della giunta Arrara. Tre sono i ricorsi presentati nel tempo da Essedue s.r.l., riuniti in un unico procedimento, la cui Camera di Consiglio si è tenuta il 30 marzo 2017:

  1. Ricorso n. 420 del 2013 per l’annullamento della della deliberazione  della  Giunta   comunale  di   Abbiategrasso     240  del   13 dicembre 2012 di avvio del procedimento di modifica del P.G.T., nella parte in cui ha disposto la revoca della deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 5 ottobre 2011 di approvazione dello studio progettuale relativo all’ambito strategico A.T.S. 2.
  2. Ricorso n. 175 del 2015 per l’annullamento della deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 30 ottobre 2014 di  non adozione della proposta di Piano attuativo presentata dalla ricorrente il 5 agosto  2014 e richiesta di risarcimento del danno.
  3. Ricorso n. 124 del 2016 per l’annullamento della deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 5 novembre 2015 di non adozione della terza proposta di Piano attuativo presentata dalla ricorrente il 7 agosto 2015 e richiesta per il risarcimento del danno.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha rigettando le tesi espresse da Essedue, compresa la richiesta risarcitoria, così da fugare ogni dubbio relativo al corretto e trasparente operato dei Dirigenti, dei Funzionari  e dei componenti la Giunta Arrara.

Nel merito il Tar argomenta in relazione al ‘parere, reso ai sensi dell’art. 16 della legge 1150 del 1942,  con il quale la  Soprintendenza  ha ritenuto non assentibile l’intervento che la società ricorrente avrebbe  voluto  realizzare con  la                           terza proposta di Piano attuativo, in ragione della “grande delicatezza paesaggistica’ dell’Ambito A.T.S. 2 e della sua ‘notevole importanza  per  il  rapporto tra Abbiategrasso e il suo territorio’. Il predetto parere negativo appare idoneo ad arrestare definitivamente il procedimento di valutazione del  Piano attuativo, visto che lo stesso si riferisce ad un ambito tutelato ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)’. Aggiunge inoltre il Tar che “L’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che il parere negativo della Soprintendenza determina certamente l’obbligo in capo al Comune di pronunciarsi sfavorevolmente sulla richiesta del privato, senza alternative………..;  difatti  ‘il procedimento di autorizzazione paesaggistica contempla un parere vincolante della Soprintendenza ed il formale recepimento dello stesso in un atto  finale dell’ente, per cui il potere decisionale è nella sostanza attribuito alla  Soprintendenza’.

Conclude il Tar affermando che  ‘La presenza di un parere negativo della Soprintendenza, non impugnato e quindi certamente efficace, rende improcedibile il ricorso averso il citato atto comunale di diniego, visto che anche nel caso di eventuale fondatezza del gravame, il Comune, in sede  di  riedizione del potere, non potrebbe far altro che recepire il contenuto del parere negativo della Soprintendenza’.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno il Tar sentenzia che ‘la stessa è infondata,  in  ragione della mancata di dimostrazione dei suoi elementi costitutivi, ivi compresa quella riguardante la sussistenza del nesso di causalità tra il danno asseritamente subito e il  comportamento dell’Amministrazione, non essendo  sufficiente  una mera e apodittica quantificazione dell’ipotizzata  lesione  patrimoniale’.

Agli esperti dell’ultima ora e a chi in tutto questo tempo ci ha accusato di aver operato scelte che avrebbero nuociuto all’Amministrazione rispondiamo che il nostro operato è sempre stato rivolto al rispetto delle regole e della legge.

Abbiamo sempre privilegiato gli interessi collettivi a quelli privati, anche quando questi ultimi si sono manifestati  con pressioni inaudite.

In tutta la nostra azione amministrativa abbiamo agito in difesa del nostro territorio.

Arrara Pierluigi; Cameroni Graziella; Brusati Giovanni; Colla Daniela; Granziero Emanuele”. Attendiamo Pierluigi Arrara per commentare e approfondire ulteriormente l’argomento. E.G.

 

 

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