L'eco della città

Essedue srl chiede i danni

STUDIO SALLY Abbiategrasso - Un gruppo di cittadini si e' radunato in viale Papa Paolo VI appena si e' sparsa la voce che una ruspa aveva iniziato i lavori all'interno della zona umida nella foto la ruspa nella zona umida foto Roberto Garavaglia - Studio Sally

ABBIATEGRASSO – La società Essedue, proprietaria dell’area lungo viale Giotto,  ha fatto pervenire al Segretario Comunale del comune di Abbiategrasso, una lettera ufficiale in cui ribadisce che  dall’esame della documentazione ottenuta, si rileva che l’incarico professionale per la redazione della variante al vigente PGT  avrebbe dovuto  essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, invece “ l’esame della documentazione amministrativa giunta a corredo delle candidature pervenute entro il termine dell’avviso rivela che un  raggruppamento di professionisti era composto da 2 architetti regolarmente iscritti al proprio ordine professionale e da un terzo individuo che nella propria documentazione palesemente dichiarava di non essere iscritto ad alcun ordine professionale. Tale circostanza sembra essere ‘sfuggita’ alla commissione giudicatrice tanto che nel verbale della seduta di commissione di gara  del 15.07.2014 si può leggere ‘la documentazione amministrativa presentata dai 2 partecipanti è idonea(?)’ ora appare evidente l’errore commesso dalla Commissione giudicatrice che ha valutato come idonea alla partecipazione alla gara la documentazione di un raggruppamento di cui faceva parte, come membro effettivo un soggetto privo dei requisiti espressamente richiesti dall’avviso del 19.05.2014.” La lettera continua ricordando che l’incarico di progettazione della variante al PGT è stato affidato proprio “ a quel raggruppamento di professionisti  composto da 2 architetti regolarmente iscritti al proprio ordine ed abilitati all’esercizio della professione e da un terzo soggetto privo del possesso dei requisiti di gara. Appare evidente che l’esito della gara e il conseguente affidamento dell’incarico della progettazione della variante al PGT si basa su un errore , ovvero su un macroscopico travisamento dei fatti ed una evidente carenza di istruttoria. ..Quindi la RTI (Relazione Tecnica Illustrativa) nel suo insieme risulta carente del requisito tecnico richiesto dalla procedura di gara come necessario e indispensabile per la partecipazione ad essere ammessa alla verifica delle offerte. Palese violazione delle norme di gara posto che la suddetta RTI ovvero i 3 soggetti si identifichino in tutti gli elaborati della variante al PGT in qualità di progettisti..” Essedue evidenzia la gravità delle conseguenze  : “ la mancanza dei requisiti in capo al RTI rende invalido l’affidamento e quindi l’attività svolta” e il danno erariale per le casse del Comune che hanno pagato un gruppo di professionisti privi dei requisiti. L’invito esplicito alla dott. Guglielmini  è di “ compiere tutto quanto in Suo potere nel ruolo di Segretario Comunale nel rispetto delle leggi e delle procedure. Sicuri di un Suo pronto intervento teso a ripristinare la legalità e il rispetto delle norme da parte di codesta Amministrazione Comunale, ci riserviamo la facoltà di agire in tutte le sedi opportune per richiedere i danni verso tutti coloro che hanno votato in favore di adozione ed eventualmente dell’approvazione della variante e verso coloro che non hanno vigilato o non si sono attivati per porre rimedio a questo gravissimo errore”. La lettera inviata al giornale e pubblicata sul numero scorso  ha suscitato sorpresa e preoccupazione da parte di diversi abbiatensi. Il commento più  ascoltato : “ Speriamo che a pagare non debbano essere alla fine tutti i cittadini per scelte ed errori evitabili, fatti  da politici e tecnici”, riportiamo anche un commento che riguarda i progettisti: “ E’ un fatto grave che espone anche gli altri 2 architetti a censura in quanto hanno violato l’art.4 del codice di deontologia professionale dell’Ordine degli Architetti che al comma 3 recita:  Costituisce altresì grave illecito disciplinare il comportamento del professionista che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo della professione o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici”. E.G.

 

 

 

 

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