ABBIATEGRASSO – Il giorno 16.02 2017 il TAR Milano Sez. II ha tenuto l’udienza in Camera di Consiglio per esaminare il ricorso con cui la BCS Spa ha chiesto la sospensione, e quindi l’annullamento, della delibera di Consiglio Comunale n. 108 del16.12.2016 con cui è stata adottata la variante al vigente PGT. Il giorno successivo alla Camera di Consiglio il Giudice ha depositato l’ordinanza n. 254/2017 con cui rinvia la decisione del ricorso nel merito al gennaio 2018.
In seguito al deposito dell’ordinanza sull’edizione on line di un settimanale locale è comparsa la dichiarazione rilasciata dall’assessore Brusati in data 18.02.2017 che afferma:
“Nelle ordinanze il Tar, rilevando la ‘particolare complessità’ della questione giuridica sottostante (ossia la conformità della variante al regime transitorio della L.R. 31/2014), ha ritenuto di non doversi pronunciare sulla domanda cautelare formulata dai ricorrenti disponendo, da subito, la trattazione del merito con udienza fissata al gennaio 2018. La pronuncia disattende, nei fatti, le richieste cautelari di sospensione del provvedimento di adozione della variante avanzate da Bcs ed Essedue”. BCS ha diffuso un comunicato, in cui si legge: “Il commento dell’assessore Brusati appare quantomeno superficiale e parziale se non una ‘mezza verità’. Infatti la lettura dell’ordinanza consente di cogliere che il Giudice non si è nemmeno pronunciato sull’istanza di sospensiva, ma ha rinviato la trattazione nel merito del ricorso al gennaio 2018 dopo avere rilevato sia ‘… la particolare complessità della vicenda …’ ma ‘… soprattutto per quanto riguarda i profili di diritto e perciò richiamato al medesimo riguardo il 10° comma dell’art. 55 del Decreto Legislativo n.104/2010. Orbene la norma richiamata, art 55 comma 10 D.Lgs n.104/2010, prevede che il TAR ‘…in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito’. Come a voler dire che il Giudice del TAR ha valutato il ricorso di BCS come fondato e meritevole di accoglimento nel merito, per cui ha ritenuto di applicare la norma richiamata fissando l’udienza di merito. Purtroppo i tempi della Giustizia Amministrativa sono lunghi e l’udienza sarà a gennaio 2018. Con questa precisazione sembra decisamente fuori posto il tono della dichiarazione dell’assessore Brusati che dovrebbe invece valutare attentamente il contenuto dell’ordinanza del TAR che palesa l’intenzione del giudice di accogliere il ricorso di BCS ed annullare la variante al PGT. Ora l’assessore Brusati deve decidere se ignorare il contenuto dell’ordinanza del TAR e procedere comunque ad approvare la Variante al PGT”.